Art. 9.
(Registro dei mandati in previsione dell'incapacità e delle dichiarazioni anticipate di trattamento).

      1. È istituito il registro dei mandati in previsione dell'incapacità e delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il consiglio nazionale del notariato.
      2. L'archivio unico nazionale informatico di cui al comma 1 è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in stato di incapacità.
      3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il presidente del consiglio nazionale del notariato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1.